AVVISO SCADENZA TARI 2020
28 Maggio 2020RACCOLTA INGOMBRANTI: NOVITA’ dal mese di giugno
3 Giugno 2020Con circolare prot. n. 98291 del 26 maggio 2020, il MIT sostituisce integralmente la precedente circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020, aggiornando l’elenco delle proroghe previste nell’ambito delle abilitazioni alla guida in virtù delle disposizioni di cui agli artt.103 e 104 del decreto-legge 18/2020, cd. “Cura Italia”, convertito con modifiche dalla legge 27/2020.
In questa tabella, sono riepilogate tutte le indicazioni.
Tabella riepilogativa
Patenti di guida |
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Carte di qualificazioni del conducente (CQC) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 |
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2) |
Certificati di abilitazione professionale in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 | conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2) |
Permessi provvisori di guida per i titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali | I permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103 comma 2). |
Attestati rilasciati ai conducenti over 65 anni per guida autotreni e autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 | conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2) |
Attestati rilasciati ai conducenti over 60 anni per guida autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 | conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2) |
Certificati medici per il conseguimento della patente di guida in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 | conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2) |
Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 | conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2) |
Termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio2020 | sospesi (art.103 comma 1 in combinato con l’art.37 del DL 23/2020) |
Autorizzazioni per esercitarsi alla guida (fogli rosa) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 | conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103 comma 2) |
Computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino | non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (art.103 comma 1 in combinato con l’art.37 del DL 23/2020) |
Computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida | non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (art.103 comma 1 in combinato con l’art.37 del DL 23/2020) |