L’istituto del WHISTLEBLOWING è uno strumento a disposizione dei dipendenti pubblici e dei soggetti equiparati che ha come obiettivo regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto whistleblower, sia venuto a conoscenza, prevedendo significative forme di tutela per chi effettua la segnalazione.
L’istituto è stato oggetto di riforma per effetto del d.lgs. 24 del 10.03.2023 attuativo della direttiva europea n. 2019/1937.
Come effettuare una segnalazione
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
- in forma scritta anonima o nominativa, con modalità informatiche attraverso la piattaforma: https://unionecenturiati.whistleblowing.it
- in forma orale, tramite prenotazione di appuntamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per un incontro diretto.
In caso di segnalazione in forma anonima questa avrà seguito solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla, indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.
Tutte le segnalazioni whistleblowing sono totalmente sottratte al diritto di accesso da parte di terzi.
- Canale esterno: la segnalazione all’ANAC mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità può essere effettuata laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Per maggiori informazioni sulla normativa si rinvia a: