Con il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (c.d. “Manovra Monti” o “Decreto salva-Italia”), lo Stato ha introdotto, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, l’Imposta Municipale Propria (I.M.P.), in sostituzione dell’Imposta comunale sugli immobili e dell’Irpef fondiaria.

ALIQUOTE ICI:

- Aliquote ANNO 2011
- Aliquote ANNO 2010
- Aliquote ANNO 2009
- Aliquote ANNO 2008
- Aliquote ANNO 2007

- Valore di mercato terreni fabbricabili dal 01.01.2012

- Valore di mercato terreni fabbricabili dal 01.01.2011

- Valore di mercato terreni fabbricabili dal 01.01.2010
- Valore di mercato terreni fabbricabili dal 01.01.2009
- Valore di mercato terreni fabbricabili dal 01.01.2008
- Valore di mercato terreni fabbricabili dal 01.01.2007

SCADENZA:

Entro il 16 GIUGNO: la prima o unica rata
Entro il 16 DICEMBRE: saldo

VERSAMENTO:

Il versamento ICI deve essere effettuato a favore del Comune ove instistono le unità immobiliari che sono oggetto dell'imposta. Il versamento si esegue in autotassazione (se l'importo è superiore a 3 euro), con arrotondamento all'unità di euro, in un'unica rata, entro il 16 giugno di ogni anno, ovvero in due rate, la prima avente scadenza il 16 giugno, la seconda avente scadenza il 16 dicembre.
Il versamento si esegue mediante bollettino di conto corrente postale n. 88662937 intestato a EQUITALIA ESATRI SPA - MALAGNINO - CR - ICI oppure mediante modello F24 utilizzando il codice catastale E843.

CALCOLO DELL'ICI: CONTEGGI
Per agevolare il calcolo dell'ICI tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 93/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si propone un collegamento ad un sito che gratuitamente permette di scaricare apposito software: Scarica software

ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DELL'I.C.I.

Si ricorda che sono escluse dal pagamento dell'ICI:

  • le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7) e le relative pertinenze (classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità adibite ad abitazione principale delle persone fisiche)
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'I.C.I.:

Chi possiede fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli situati nel territorio del Comune è tenuto, annualmente, al versamento dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base delle aliquote vigenti.

Agli effetti ICI si intende per fabbricato la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Costituiscono parte integrante di un fabbricato l'area occupata dal fabbricato, che non è autonomamente tassabile, e la pertinenza (definita come bene destinato in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa). Per i fabbricati di nuova costruzione si assume a data di riferimento per il versamento dell'imposta quella di ultimazione dei lavori ovvero la data dell'effettivo utilizzo da parte del possessore, se i lavori non sono ancora completati. In quest'ultimo caso non ha rilevanza il rilacio del certificato di abitabilità o di agibilità. Per i fabbricati in corso di costruzione l'ICI è dovuta solo sul valore dell'area fabbricabile (e non pertanto sul fabbricato) dove l'immobile viene costruito, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. I fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, sono soggetti all'ICI per il 50% dell'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti, fatiscenti) e quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione. Trattasi quindi di fabbricati il cui ripristino è sottoposto ad interventi di recupero a norma dell'art. 31 - comma 1 - lettere c) - d) - e) della legge 5.8.1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 662/1996, art. 3, comma 55, e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'immobile adibito a residenza anagrafica e relative pertinenze è concessa una detrazione di imposta pari ad € 103,29, rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale dal contribuente che lo possiede a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale e i suoi familiari. Per beneficiare della detrazione di imposta deve esserci identità tra soggetto obbligato al pagamento Ici e soggetto che dimora abitualmente nell'unità immobiliare medesima. Se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più contribuenti, la detrazione va suddivisa tra di loro in parti uguali, indipendentemente pertanto dalle single quote di possesso. Si ricorda che la detrazione spetta per ogni mese in cui l'immobile è stato destinato ad abitazione principale a tutti i contribuenti che la utilizzano, senza distinzione alcuna della percentuale di proprietà. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 504/1992.

Il Comune determina annualmente, e per zone omogenee, il valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, dandone preventiva comunicazione alla cittadinanza, tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree fabbricabili di perequazione, così come definiti dal Piano Regolatore Generale. Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata, nei termini previsti, sulla base di valori non inferiori a quelli annualmente pubblicati dal Comune. La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentato del 25% e moltiplicato per il coefficiente di 75. Nel reddito dominicale sono compresi i fabbricati rurali strumentali alla coltivazione del fondo, i quali sono esenti da Ici. Per i terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono previste riduzioni sul valore della base imponibile ai fini Ici, secondo le disposizioni di cui all'art. 58, comma 2, del D.lgs. 446/1997.