certificati, carte d'identità, cambi di residenza e relazioni con il pubblico, autentiche di copie e di firme. tel. 0372-58047 (int. 2) - Fax 0372-58358
E-mail: demografici.malagnino@unionecenturiati.cr.it

Per ogni ulteriore informazione sui SERVIZI DEMOGRAFICI vi invitiamo a consultare lo SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE del Comune di Malagnino

CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CIE

La carta di identità elettronica (CIE) è l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea: per ulteriori informazioni consultare l'apposita sezione dello SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO dal 1 GIUGNO 2021

Come PAGARE la Carta d'Identità Elettronica (CIE): mediante avviso PAGOPA dal portale www.cittadinodigitale.it - Ente COMUNE DI MALAGNINO 

CERTIFICATI ANAGRAFICI e DI STATO CIVILE

Per richiedere il rilascio di certificati anagrafici o di stato civile si invita il cittadino a contattare telefonicamente o via e-mail l'ufficio servizi demografici.

Per tutte le informazioni sul rilascio di certificati anagrafici si invita a consultare l'apposita sezione dello SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE

TESTAMENTO BIOLOGICO

Un cittadino maggiorenne capace di intendere e di volere ("disponente") può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà.

In sostanza può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).

L'espressione di queste volontà avviene tramite la redazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (o "testamento biologico" o "biotestamento").

Per ogni ulteriore informazione e modulistica consultare l'apposita sezione sullo SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE

RILASCIO DI ELENCHI DEGLI ISCRITTI IN ANAGRAFE E DI DATI ANAGRAFICI

Il rilascio di elenchi degli iscritti in anagrafe, nonché la verifica di elenchi parziali (es. relativamente alla conferma dell'indirizzo o all'esistenza in vita) è consentito esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità.

L'Ufficio anagrafe può rilasciare a chiunque ne faccia richiesta per fini statistici e di ricerca dati anagrafici resi anonimi ed aggregati.

Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

La TAB B del D.p.r 642/72 ha carattere meramente informativo e non ha presunzioni di completezza.

Il richiedente potrà pertanto indicare eventuali ulteriori riferimenti normativi che gli consentano di ottenere comunque l’esenzione dall’imposta di bollo.

Il fatto che altri Comuni non applichino l’imposta di bollo ai certificati anagrafici non rileva ai fini dell’esenzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

• D.P.R. n. 223 del 30/08/1989 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

• D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, "Disciplina dell'imposta di bollo".